Codice Fiscale del Condominio.
Il condominio, pur non essendo soggetto giuridico, è comunque considerato a tutti gli effetti un soggetto fiscale e per questo motivo al condominio viene attribuito un codice fiscale che lo identifica sia nei rapporti attivi e passivi, sia nelle procedure giudiziarie.
Il codice fiscale dell’immobile lo identifica e rimane invariato nel tempo; pertanto anche nell’eventualità di un cambio amministratore condominiale, il codice fiscale rimane lo stesso.
Può essere richiesto utilizzando il modello AA5/6 a un qualsiasi ufficio della Agenzia delle Entrate a cura sempre dell’amministratore di condominio.
Nel caso di variazione per sostituzione amministratore di condominio, il modulo AA5/6 può essere trasmesso telematicamente attraverso intermediario abilitato alla trasmissione Entratel.
Il condominio quale sostituto di imposta.
Il condominio quindi è sostituto d’imposta ed in quanto tale deve assolvere agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa:
- Rilevare e versare le ritenute d’acconto, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di pagamento della fattura, mediante il mod.F24;
- Redigere ed inviare telematicamente entro il 07 marzo di ogni anno la Certificazione Unica ad Agenzia delle Entrate e consegnare la certificazione ai fornitori entro il 31 marzo di ogni anno.
- Redigere ed inviare telematicamente la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta con modello 770.
Le ritenute d’acconto.
Per quanto concerne le ritenute d’acconto si verificano le seguenti ipotesi:
- Pagamenti del condominio a favore di dipendenti o custode.
L’amministratore di condominio, in nome e per conto del condominio stesso, effettua le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa in materia di lavoro dipendente. - Pagamenti del condominio a favore di professionisti, lavoratori autonomi e prestazioni occasionali.
Il condominio effettua una ritenuta del 20% sul compenso corrisposto a professionisti e lavoratori autonomi.
Anche lo stesso compenso dell’amministratore condominio, salvo applicazione di regimi fiscali particolari, costituisce reddito di lavoro autonomo. La ritenuta infatti si applica anche nel caso in cui sussista una società tra professionisti o una associazione professionale.
Nel caso in cui, invece, l’attività di amministratore di condominio sia svolta da società di persone o capitali, i redditi conseguiti si identificano come redditi di impresa e non assoggettati pertanto a ritenuta d’acconto.
L’amministratore opera la ritenuta d’acconto del 20% anche nel caso di pagamenti a favore di professionisti o lavoratori autonomi che hanno svolto attività professionale nei confronti del condominio.
Anche le prestazioni occasionali al condominio sono soggette all’applicazione, al versamento e alla certificazione della ritenuta d’acconto del 20%. - Pagamenti del condominio a favore di fornitori per corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.
Rientrano in questa categoria tutti i pagamenti ai fornitori che svolgono servizi al condominio e nel dettaglio: - Prestazioni per interventi di manutenzione del condominio, degli impianti elettrici o idraulici
- Le prestazioni per pulizia condominiale e pulizia pozzetti e caditoie condominiali
- Le prestazioni per manutenzioni caldaie, ascensori, giardino e le parti comuni condominiali
Le ritenute invece non devono essere rilevate e versate sui corrispettivi da contratti di somministrazione per energia elettrica condominiale, acqua condominiale, gas e utenze condominiali e per l’assicurazione del fabbricato.
Per il corretto versamento delle ritenute andrà indicato nel modello F24 il relativo codice tributo, il periodo di riferimento (mese di pagamento della fattura al fornitore/professionista) e l’importo della ritenuta.
Per i codici tributo, si utilizzano quelli al momento vigenti:
- Codice 1001 : per ritenute su retribuzioni per lavoro dipendente/custode del condominio;
- Codice 1040: per ritenute del 20% sui compensi di lavoro autonomo, professionisti e prestazioni occasionali;
- Codice 1019 : per le ritenute del 4% operate a percipienti soggetti passivi irpef (ditte individuali, snc, sas)
- Codice 1020 : per le ritenute del 4% operate a percipienti soggetti passivi ires (società di capitali, srl, spa).
L’omesso versamento delle ritenute prevede una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, ma vi è la possibilità di regolarizzazione tramite il “ravvedimento operoso”, versando la ritenuta unitamente agli interessi e alle sanzioni entro i termini di legge.
Cerficazione Unica Condominio.
La Certificazione Unica è l’attestazione dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, che il sostituto di imposta, quindi il Condominio in questo caso, deve rilasciare al fornitore per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato nell’arco di un anno solare.
La certificazione unica deve essere trasmessa telematicamente, tramite i canali Entratel o Fisconline, all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 07 Marzo di ogni anno, mentre la consegna/invio della Certificazione sintetica al percettore delle somme deve essere effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno.
Dichiarazione annuale dei sostituti di imposta Modello 770.
Il modello 770 contiene i dati relativi alle ritenute rilevate e ai relativi versamenti effettuati dal condominio. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso il servizio telematico Fisconline o tramite il servizio telematico Entratel.
Tale dichiarazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Ottobre di ogni anno. Sono previste sanzioni per l’omessa presentazione delle dichiarazioni.
Ravvedimento Operoso.
Con il ravvedimento operoso, il contribuente può regolarizzare la propria posizione nell’eventualità che non siano state versate le relative ritenute d’acconto o che siano state versate in maniera insufficiente. Questo è possibile in qualsiasi momento, entro i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, versando l’importo omesso unitamente agli interessi previsti dalla vigente normativa e alle sanzioni.
Comunicazioni all’Anagrafe tributaria : Quadro AC
L’amministratore di condominio in carica al 31 Dicembre, mediante compilazione di uno specifico quadro della propria dichiarazione dei redditi, deve comunicare all’anagrafe tributaria l’importo complessivo di beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno.
Non devono essere comunicati gli importi per utenze condominiali; gli importi per acquisti di beni e servizi non superiori ad euro 258,23 per ogni singolo fornitore e tutti gli importi che relativi alle forniture che hanno comportato per il condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute d’acconto (che vengono già segnalate nella Certificazione Unica e nel Modello 770).
Dichiarazione per detrazione fiscale parti comuni condominiali
L’amministratore di condominio deve trasmettere in via telematica, entro il 28 Febbraio, la dichiarazione contenente i dati dei beneficiari fiscali e della relativa quota di beneficio fiscale ad essi associata, per tutti gli interventi che, durante l’anno solare, sono stati pagati con detrazione fiscale in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per riqualificazione energetica effettuati nelle parti comuni condominiali.
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